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Il Capo V del d.lgs. 68/2011 – articoli da 33 a 37 – contiene la disciplina della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, organo previsto dall’articolo 5 della legge 42/2009, che stabilisce che essa sia composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo e che a essa vengano attribuiti una pluralità di compiti, riconducibili alle seguenti grandi aree (comma 1, lettere da a) a h):

1) obiettivi di finanza pubblica per comparto: la Conferenza concorre alla loro definizione, svolgendo anche funzioni di controllo circa la loro attuazione e di proposta di interventi necessari ai fini del loro rispetto (lett. a). L’impulso da parte della Conferenza opera in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge 42/2009;

2) fondi perequativi: spettano alla Conferenza funzioni di proposta dei criteri per la loro corretta utilizzazione, nonché poteri di verifica circa la loro applicazione (lett.b);

3) interventi speciali;

4) funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali e relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo: la Conferenza ha funzioni di verifica periodica. La verifica investe in particolare la congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard relativo alle “spese essenziali” delle Regioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 42/2009, nonché l’adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, con poteri di proposta di eventuali modifiche (lett. d);

5) dati e basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali: spetta alla Conferenza una verifica di congruità di tali dati e basi (lett. e);

6) realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard e agli obiettivi di servizio e promozione della conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale, rispetto ai quali alla Conferenza spettano compiti di verifica periodica. Costi, fabbisogni e obiettivi saranno oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata (lett. h).

La Conferenza si avvale della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie. È disposta l’istituzione di una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio, e per valutarne il grado di raggiungimento (comma 1, lett. g).

Descrizione degli articoli in dettaglio

Articolo 33

L’articolo 33 istituisce la Conferenza, ai sensi del citato articolo 5 della legge di delega, definendola organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

La norma dispone che l’istituzione avvenga senza ulteriori oneri per la finanza statale. La composizione della Conferenza e le modalità di funzionamento e votazione sono disciplinate, negli articoli 34 e 35. Le funzioni della Conferenza e le relative strutture di supporto tecnico trovano disciplina all’articolo 36 e all’articolo 37.

Articolo 34

La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica è formata dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo (comma 1).

In particolare, ne fanno parte (comma 2):

- in qualità di Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o più Ministri da lui delegati;

- il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza unificata;

- il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) o suo delegato, il Presidente dell’Unione Province d’Italia (UPI), o suo delegato;

- sei Presidenti o Assessori di Regione, quattro Sindaci e due Presidenti di Provincia.

I suddetti rappresentanti sono designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’ANCI e dall’UPI in modo da assicurare un’equilibrata rappresentanza territoriale e demografica.

La norma, sebbene la formulazione dell’ultimo periodo appaia incompleta, sembra prevedere che le designazioni suddette avvengano sulla base di pareri acquisiti in sede di Conferenza unificata Stato-Città e autonomie locali.

Articolo 35

L’articolo 35 disciplina le modalità di convocazione, iscrizione all’ordine del giorno, trattazione delle materie e votazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La riunione di insediamento della Conferenza è convocata entro il 26 giugno 2011 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento).

La Conferenza deve comunque essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri (comma 2).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca la Conferenza, stabilendo l’ordine del giorno (comma 1).

Relativamente al quorum necessario ai fini dell’adozione delle deliberazioni da parte della Conferenza, si prevede l’unanimità per le deliberazioni relative ai seguenti ambiti operativi:

- concorso alla definizione della ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per sottosettore istituzionale in sede di programmazione da parte del Governo degli obiettivi economico finanziari nazionali (ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera a);

- avanzamento di proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi e per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi e verifica applicazione dei suddetti fondi (ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera b).

Ove non sia raggiunta l’unanimità, l’articolo prevede che l’assenso, rispettivamente, della componente delle Regioni e della componente delle Province e dei Comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza.

Per le altre deliberazioni, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia – ANCI, dal Presidente dell’Unione Province d’Italia – UPI (comma 4).

Il comma 6 prevede che alla Conferenza permanente si applichino in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal d.lgs 281/1997.

Il citato d.lgs. 281/1997, al Capo III (artt. 8-10), reca la disciplina concernente la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, istituita su specifica indicazione della legge delega n. 59 del 1997 (legge Bassanini) per la trattazione delle materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle comunità montane. Tale Conferenza, costituita da membri di entrambe le Conferenze permanenti (Stato-Regioni e Stato-Città), nell’ambito delle materie rientrati nella propria competenza, assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri, designa rappresentanti nei casi in cui si reputi necessario in relazione alle materie e ai compiti di interesse comune alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle comunità montane. È, altresì, competente, e deve pertanto essere convocata, in tutti i casi in cui le Conferenze permanenti debbano esprimersi su di un medesimo oggetto.

Con particolare riferimento alle norme di funzionamento si ricorda che, ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l’assenso di Regioni, Province, Comuni e comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. L’assenso è espresso di regola all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l’assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

L’articolo 36 individua le attribuzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, riproponendo i compiti attribuiti a tale organo dall’articolo 5 della legge 42/2009.

In particolare, la Conferenza:

a) concorre alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, da definirsi in sede di programmazione economico finanziaria annuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 della legge di contabilità (legge 196/2009).
In questo caso, il quorum necessario previsto dall’articolo 35, comma 4, ai fini della adozione delle deliberazioni da parte della Conferenza, è l’unanimità.

b) ha poteri di proposta in ordine:
1. alla determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;
2. alla fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza. La Conferenza verifica altresì l’applicazione di tali criteri;

c) esercita inoltre i seguenti poteri di verifica:
1. verifica dell’utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell’articolo 16 della legge 42/2009;
2. verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali;
3. verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l’adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte da ciascuno, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
4. verifica della congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;
5. e 5 bis. verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio. La Conferenza mette a disposizione i dati e le informazioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle Province autonome;

d) promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

e) vigila sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Ai sensi del comma 2, la Conferenza illustra i lavori svolti in sede di Conferenza unificata, con cadenza trimestrale.

Si ricorda che i decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale entrati in vigore precedentemente a quello in esame, prevedono, in vari casi, secondo varie modalità e finalità, l’intervento della Conferenza permanente, una volta istituita. Gli interventi previsti costituiscono, in sostanza, attuazione delle competenze proprie della Conferenza.

In particolare, il d.lgs 216/2010, in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province, assegna alla Conferenza:

- il monitoraggio degli obiettivi di servizio, al fine della realizzazione del percorso di convergenza degli obiettivi ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m) e p) della Costituzione (art. 2, comma 1);
- in sede di procedura di determinazione dei fabbisogni standard, il compito di approvare le metodologie di determinazione dei fabbisogni standard predisposte dalla Società per gli studi di settore (Sose s.p.a.), nonché di monitorare la fase applicativa e l’aggiornamento delle medesime metodologie (art. 5, comma 1, lettera e). Alla Conferenza sono inviate le determinazioni volte alla revisione periodica dei fabbisogni standard (art. 7, comma 2).

Inoltre, il d.lgs. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale, attribuisce alla Conferenza:

- il compito di effettuare il monitoraggio della quota di gettito devoluto ai Comuni della cedolare secca sugli affitti, ai fini di una eventuale rideterminazione di tale quota nell’anno 2011 e nell’anno 2012, così da assicurare un ammontare complessivo di risorse effettivamente pari ai trasferimenti soppressi (art. 2, comma 8);
- il compito di effettuare analisi strumentali alla rideterminazione dell’aliquota dell’imposta municipale propria, la quale può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e d’intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (art. 8, comma 5);
- il compito di monitorare, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, gli effetti finanziari del nuovo sistema di finanziamento dei Comuni, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, anche con riferimento alle tariffe, e di proporre al Governo le eventuali misure correttive (art. 14, comma 5).

Il decreto legislativo in esame, oltre a enunciarne le competenze generali, chiama la Conferenza, ove effettivamente costituita, a esprimersi in una serie di casi specifici.

In particolare, essa :
- ai sensi dell’articolo 4, comma 3, si esprime con funzione consultiva in sede di determinazione (con decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri) delle modalità di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2013, del gettito della compartecipazione IVA;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 2, esprime le valutazioni sulla base delle quali è adottato, entro il 31 dicembre 2011 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a individuare i trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario oggetto di soppressione a decorrere dall’anno 2013;
- ai sensi dell’articolo 12, comma 2, interviene in sede di individuazione da parte delle Regioni dei trasferimenti regionali fiscalizzabili verso i Comuni;
- ai sensi dell’articolo 18, comma 3, esprime le valutazioni sulla base delle quali è adottato, entro il 25 agosto 2011 (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad individuare i trasferimenti statali alle Province oggetto di soppressione a decorrere dall’anno 2012;
- ai sensi dell’articolo 19, comma 2, interviene in sede di individuazione da parte delle Regioni dei trasferimenti regionali fiscalizzabili verso le Province.

La Conferenza permanente inoltre:
- ai sensi dell’articolo 10, comma 1, è sentita in funzione consultiva ai fini dell’adozione da parte del Ministro per l’economia e finanze dell’atto annuale di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale da parte delle Agenzie fiscali (ex articolo 59 del d.lgs. 300/1999);
- ai sensi dell’articolo 11, comma 2, esprime l’intesa ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di quantificazione degli effetti finanziari degli interventi legislativi statali sulle basi imponibili o sulle aliquote dei tributi regionali e addizionali per i quali sono necessarie misure compensative;
- ai sensi dell’articolo 29, comma 2, riceve le determinazioni adottate ai fini della revisione a regime dei fabbisogni standard regionali;
- ai sensi dell’articolo 32, partecipa alla definizione del patto di convergenza di cui all’articolo 18 della legge delega e concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e agli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pubblica;
- infine, ai sensi dell’articolo 39, ha il compito di monitorare, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, gli effetti finanziari del decreto legislativo in esame, al fine di garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale, proponendo al Governo le eventuali misure correttive.

Articolo 37

L’articolo 37 assegna le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2009.

La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale è prevista dall’articolo 4 della legge 42/2009, che le attribuisce il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per l’attuazione della delega in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo, specifica che la Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali:

a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali fabbisogni informativi;
b) svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;
c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle Province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

La Commissione è istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze e ne fanno parte 32 componenti, dei quali 2 rappresentanti dell’ISTAT, 15 rappresentanti tecnici dello Stato, 15 rappresentanti tecnici degli enti territoriali. Essa opera nell’ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e autonomie locali.

Il comma 2 prevede una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, demandando la sua istituzione a un decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale.

La struttura è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e sotto la direzione del Presidente della medesima Commissione.

Il comma medesimo fissa la percentuale di composizione del contingente della struttura di segreteria: fino alla metà, i posti potranno essere coperti da personale degli enti territoriali, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza; per la restante quota, da personale dell’amministrazione centrale: Ministero dell’economia e Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda la quota di contingente appartenente agli enti territoriali, essa sarà così ripartita: nella misura massima del 50% alle Regioni e, per la rimanente quota, da personale delle Province e dei Comuni.

Della percentuale prevista per Province e Comuni può anche far parte personale dell’ANCI e dell’UPI.

Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale individua, nell’ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza permanente, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione tecnica paritetica e la Conferenza stessa.

Il comma 3 prevede che la Conferenza permanente – con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale – concorra, con il Ministero dell’economia, all’individuazione dei contenuti della banca dati delle pubbliche amministrazioni – di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge di contabilità (legge 196/2009) – per la sezione nella quale vi sono i dati necessari per l’attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza ha accesso diretto a tale sezione.

Un successivo provvedimento adottato in sede di Conferenza unificata stabilirà, ai sensi del comma 4, le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza unificata Stato Regioni Città autonomie locali.

Il provvedimento sarà adottato anche ai fini dell’attuazione del potere di verifica periodica, da parte della Conferenza permanente della realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio.

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